martedì 11 marzo 2008

Lo Statuto

TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
Art.1) COSTITUZIONE
E’ costituita un’ “Associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale” denominata PANGEA BLU Onlus.
Art. 2) SEDE
L’associazione ha sede..... in Napoli alla Via Corso Umberto 1° n. 23.
Art. 3) DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dell’Assemblea nelle ipotesi previste dal codice civile
TITOLO II
OBIETTIVI PROGRAMMATICI E OGGETTO
Art. 4) SCOPO E OGGETTO
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della formazione e istruzione, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ ambiente, della promozione della cultura e dell’ arte, della tutela dei diritti civili e dell’ attività di ricerca. Essa è composta da uomini e donne che intendono esercitare la riflessione e la critica su cosa e come si consuma, su come si lavora e si produce, sul modo attraverso il quale la differenza di genere determina gli assetti sociali, le strutture e le politiche istituzionali. Uomini e donne che ritengono possibile delineare democraticamente un altro mondo possibile partendo dai primi anelli della catena della globalizzazione: lavoro e sviluppo, diritti e legalità, ambiente ed equità. Uomini e donne che intendono focalizzare il loro impegno nella realtà metropolitana di Napoli, nel Mezzogiorno d’Europa e nel Mediterraneo.
Nella consapevolezza che la stragrande maggioranza dei cittadini ritiene essenziali i problemi della difesa dell’ambiente e della qualità sociale dello sviluppo ed auspica soluzioni che si intrecciano con un progetto di sviluppo della società. L’Associazione, dunque, partendo dai contenuti, dalle scelte di governo e di sviluppo della nostra città e della nostra regione, si propone come punto di aggregazione e confronto con l’obiettivo di offrire una sede libera, autonoma dove proporre studi, progetti e iniziative concrete e puntuali, intrattenendo rapporti con e tra le università, i centri di ricerca, i luoghi del sapere e i cittadini.
In coerenza con le proprie finalità l’associazione promuove iniziative politiche, sociali, culturali ed economiche. Essa realizza patti e accordi; promuove e partecipa ad incontri, conferenze e ogni altra manifestazione pubblica locale, nazionale ed internazionale. Svolge attività editoriali, organizza attività di formazione e ogni altra attività utile al perseguimento dei propri scopi sociali.
Tali attività possono prevedere la compartecipazione organizzativa ed il sostegno operativo, gestionale ed economico di enti pubblici e soggetti privati.
Per ampliare ogni sua iniziativa l’Associazione sollecita la riflessione su finalità, impegni e contenuti assunti in ogni sede responsabile di elaborazioni e politiche ed interventi di gestione sul territorio.
Nell’ambito della propria attività l’Associazione promuove sedi di confronto con le strutture ambientaliste, partecipa ad iniziative promosse da altre organizzazioni per il raggiungimento di fini da essa condivisi; promuove relazioni in forme anche permanenti di discussione per contribuire all’elaborazione dei progetti e delle proposte alle quali attribuisce un ruolo significativo.
L’Associazione attiva gruppi e comitati scientifici per contribuire ad elaborare analisi, progetti e soluzioni riconducibili ai temi e alle finalità che essa persegue.
TITOLO III
ASSOCIATI INDIVIDUALI – ASSOCIATI COLLETTIVI E ONORARI
Art. 5) ASSOCIATI INDIVIDUALI – ISCRIZIONE
L’Associazione composta da associati sostenitori e associati ordinari.
Tra di essi non vi è alcuna disparità nei diritti. Chiunque può iscriversi all’ Associazione, purchè ne condivida scopi e finalità. L’adesione all’Associazione è libera ed aperta a tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione e convinzioni politiche. Possono richiedere l’adesione coloro che hanno compiuto il 16° anno di età. L’iscrizione all’Associazione avviene con il pagamento della quota associativa annuale e con il rilascio da parte dell’associazione della tessera associativa. Il Direttivo stabilisce la quota d’iscrizione annuale, relativa ai soci sostenitori e ordinari, che dovrà successivamente essere rinnovata ogni anno. Il pagamento della quota d’iscrizione è condizione necessaria per l’esercizio del diritto di voto in tutte le deliberazioni sociali.
Art. 6) ASSOCIATI INDIVIUALI – DIRITTI ED OBBLIGHI
L’associato individuale, sia esso sostenitore o associato ordinario, partecipa alle attività promosse dall’Associazione , fa parte dell’Assemblea ed in essa esprime il proprio voto in relazione alle questioni sottoposte all’Assemblea ed alle decisioni ad essa deputate.
L’Associato individuale è tenuto all’osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e/o di eventuali altri Regolamenti dell’Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L’associato ha l’obbligo del pagamento della quota associativa annuale. I soci sostenitori si impegnano a versare una quota d’ iscrizione maggiore rispetto a quella ordinaria, e a far iscrivere ogni anno altri dieci associati ordinari.
Art. 7) ASSOCIATI INDIVIDUALI – ESCLUSIONE
La qualità di associato individuale si perde per
- recesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, che potrà essere deliberata dall’Assemblea qualora sia constatato: un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell’Associazione, in osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi;
- morte del socio
Art. 8) ASSOCIATI COLLETTIVI – ISCRIZIONE
Possono aderire all’Associazione soggetti collettivi quali società, associazioni, enti che abbino finalità ed oggetto compatibili con quelli dell’Associazione e ne condividano gli scopi. I soggetti collettivi aderenti all’Associazione e dotati di un proprio Statuto, manterranno la loro autonomia statutaria.
I soggetti collettivi aderenti alla Associazione, manterranno rispetto ad essa la piena autonomia giuridica, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa.
Art. 9) ASSOCIATI COLLETTIVI – DIRITTI E DOVERI
L’associato collettivo partecipa a tutte le attività promosse dall’Associazione, fa parte dell’Assemblea e dell’Associazione ed in essa esprime il proprio voto in relazione alle questioni sottoposte all’Assemblea ed alle decisioni ad essa deputate.
L’associato collettivo è tenuto all’osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e/o di eventuali altri Regolamenti dell’Associazione, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e al pagamento delle quote sociali.
Art. 10) ASSOCIATI COLLETTIVI - ESCLUSIONE
La qualità di associato collettivo si perde per:
- recesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- scioglimento ed altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica del socio collettivo.
L’Assemblea potrà deliberare l’esclusione dall’Associazione per:
- comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell’Associazione, inosservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali:
- intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell’Associazione.
In attesa della decisione dell’Assemblea l’organo amministrativo potrà, nei casi precedentemente previsti in questo articolo, deliberare la sospensione cautelare di un associato. La sospensione cautelare comporta la sospensione dall’ esercizio dei diritti attinenti alla qualità del socio.
Art. 11) ASSOCIATI ONORARI
Il Consiglio Direttivo può ammettere all’ Associazione anche singole personalità del mondo della cultura, dell’ informazione, dell’ economia e delle istituzioni, con la qualifica di socio onorario, purchè esse ne condividono gli scopi e le finalità assicurando loro il diritto a partecipare alle attività promosse dall’Associazione e a partecipare all’Assemblea pur non avendo diritto di voto.
Art. 12) RECESSO DEGLI ASSOCIATI
La qualità di associato non è trasmissibile . L’associato può sempre recedere dall’Associazione comunicandone per iscritto al Presidente almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13) L’ASSEMBLEA
L’Assemblea dell’Associazione delibera su tutte le materie ad essa attribuite dal codice civile e dal presente Statuto. L’Assemblea esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l’attività dell’Associazione. Nomina ogni due anni fra i soci i membri del Consiglio Direttivo.
Art.14) CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce, almeno, due volte l’anno su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale. L’Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno 1/10 degli associati. L’Assemblea, in via ordinaria, delibera con la partecipazione dei soci prevista dall’Art. 21, 2° comma del codice civile.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, non tenendo conto delle astenute e dei voti nulli. Ogni associato può raccogliere una sola delega.
Ogni associato ha diritto ad un voto, compresi gli associati collettivi che lo esprimono tramite il loro legale rappresentante. I soci onorari pur facendo parte dell’Assemblea non hanno diritto di voto
Le convocazioni dell’ Assemblea previste dal presente articolo possono essere effettuate a mezzo posta, via Fax, E.Mail o SMS.
Per le modificazioni dello Statuto dell’ Associazione e per la deliberazione in ordine al suo scioglimento è necessaria la partecipazione del 50% più uno dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza.
Art. 15) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, cui spetta il compito di amministrare l’Associazione, è composto da un minimo di sette associati eletti ogni due anni dall’Assemblea tra gli associati la cui candidatura sarà sostenuta da almeno 1/10 di soci.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il proprio Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, e allorché il Presidente o i 2/3 dei componenti ne facciano richiesta.
Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza.
In caso di parità di voti vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo fissa l’ammontare delle quote sociali a decide sulle domande di adesione. Ha l’obbligo della tenuta dei libri sociali e vigila sull’effettivo raggiungimento degli scopi statutari.
A tal fine il Consiglio Direttivo può fare proposte all’Assemblea.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate oltre che con gli strumenti di convocazione dell’ Assemblea anche telefonicamente.
Art. 16) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche presidente dell’Associazione ed è nominato ogni tre anni dal Consiglio del proprio ambito. Per la sua elezione è necessaria la presenza di 2/3 dei componenti e la deliberazione viene presa a maggioranza.
Al Presidente sono conferiti i poteri legali e di rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 17) IL VICE PRESIDENTE
Coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
IL SEGRETARIO – Al Segretario competerà l’onere della redazione dei verbali, e della tenuta dei libri del Consiglio Direttivo, dell’ Assemblea e dei soci nonché di comunicazione tra l’associazione e gli altri organismi.
IL TESORIERE - La gestione e la raccolta dei fondi dell’Associazione è affidata ad un Tesoriere che li amministrerà ed utilizzerà per il raggiungimento degli scopi associativi sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere ha il compito di tenere i libri contabili e di predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto, da sottoporre all’Assemblea. Egli su delega del presidente è facoltizzato ad accendere, gestire ed estinguere conti correnti bancari e postali; a riscuotere le quote dagli associati e a svolgere tutte le attività economiche e finanziarie necessarie alla attività dell’ Associazione .
Art. 18) IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato tecnico scientifico è composto da persone di profilo autorevole e che si sono particolarmente impegnate e distinti in attività politica, sociale e culturale. Il Comitato tecnico scientifico nomina nel suo seno un Presidente e per ogni seduta un segretario che provvede alla verbalizzazione dell’adunanza.
Il Comitato tecnico scientifico si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti.
Art. 19) PRESIDENTE ONORARIO
L’Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell’Associazione che non rappresenta l’Associazione stessa, non ha poteri di amministratore e viene scelto per meriti particolari in relazione alle finalità dell’associazione
TITOLO V
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZI SOCIALI
Art. 20) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell’Associazione e per le sue spese di funzionamento sono costituite:
a) dalla quota d’iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo, da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione;
b) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
c) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative)
d) da ogni altro contributo, ivi comprese le donazioni, sovvenzioni e lasciti che le socie, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.
Nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
Art. 20) ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Tesoriere e tenuto a redigere il rendiconto dell’esercizio precedente che, esaminato e discusso in una apposita riunione del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto all’ approvazione dell’ Assemblea.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il Tesoriere è tenuto a redigere il bilancio preventivo del successivo esercizio che, esaminato e discusso in una apposita riunione del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto all’ Assemblea. I bilanci dell’ associazione devono restare depositati presso la sede dell’ associazione nei dieci giorni che precedono la loro discussione in Assemblea, a disposizione dei soci.
TITOLO VI
NORME FINALI
Ar. 21) SCIOGLIMENTO –
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, L’ Associazione ha l’ obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Onlus.
Art. 22) REGOLAMENTO INTERNO –
Particolare norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo in base alle direttive stabilite dall’Assemblea.
Art. 23) CLAUSOLA COMPROMISSORIA –
Ogni controversia eventualmente insorta tra associati ed Associazione sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da un membro scelto da ciascuna parte in causa, e da un Presidente designato di comune accordo fra gli arbitri o in mancanza del Presidente del Tribunale di Napoli.
Art. 24) RINVIO –
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Firmato all’originale.